Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di recuperare una «svista» legislativa, facilmente riscontrabile nella legge 3 agosto 2004, n. 206, avente ad oggetto «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». Le disposizioni della legge, come recita l'articolo 1, «si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti». Tale legge, all'articolo 15, delimita l'ambito temporale di applicazione della stessa, stabilendo che «I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 1961» e che «Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefìci di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003».
La formulazione dell'articolo 15 risulta poco chiara e ancora meno comprensibili risultano le motivazioni esposte dal Governo in sede di approvazione della legge per respingere alcuni emendamenti tendenti a eliminare una grave lacuna.
In particolare, la definizione dell'ambito di applicazione della legge, come risulta dall'articolo 1, non lascia intravvedere alcuna spiegazione della successiva diversa indicazione temporale, come definita dall'articolo 15.