Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di recuperare una «svista» legislativa, facilmente riscontrabile nella legge 3 agosto 2004, n. 206, avente ad oggetto «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». Le disposizioni della legge, come recita l'articolo 1, «si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti». Tale legge, all'articolo 15, delimita l'ambito temporale di applicazione della stessa, stabilendo che «I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 1961» e che «Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefìci di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003».
      La formulazione dell'articolo 15 risulta poco chiara e ancora meno comprensibili risultano le motivazioni esposte dal Governo in sede di approvazione della legge per respingere alcuni emendamenti tendenti a eliminare una grave lacuna.
      In particolare, la definizione dell'ambito di applicazione della legge, come risulta dall'articolo 1, non lascia intravvedere alcuna spiegazione della successiva diversa indicazione temporale, come definita dall'articolo 15.

 

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      L'intervento del Governo, in merito ad alcuni emendamenti rivolti a riportare il termine di decorrenza dell'applicazione dei benefìci per i fatti nazionali ed extra-nazionali alla stessa data, ha acuito le perplessità sulla legittimità dell'articolo 15.
      È da notare che la formulazione dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 15 è diversa e apre il varco a interpretazioni diverse alle quali pure dovrebbero darsi risposte.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge riscrive, sostituendolo, l'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al fine di uniformare il trattamento delle vittime degli atti di terrorismo avvenuti in Italia ovvero all'estero.
      L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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